LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1999, N. 128

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA "BOSCO DI DON VENANZIO" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLLUTRI

BURA N. 49 DEL 15 DICEMBRE 1999

Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituita la Riserva Naturale Guidata "Bosco di Don Venanzio", nel territorio del Comune di Pollutri.

Art. 2

(Perimetrazione)

1. I confini della Riserva Naturale Guidata "Bosco di Don Venanzio" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 78 ettari.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pollutri provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

 

Art. 3

(Gestione)

1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Pollutri.

2. Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale" o di aziende specializzate e società a responsabilità limitata.

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente Gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

4. Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta Regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.

5. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, e d'intesa con il competente Settore della Giunta Regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

 

Art. 4

(Piano di Assetto Naturalistico)

1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 38/96, art. 15, comma 3.

2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 38/96, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 38/96, art. 22, comma 3.

4. Il Piano di Assetto naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.

 

Art. 5

(Programma Pluriennale di attuazione e regolamento)

1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio Regionale, l'Ente di gestione della Riserva predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il Regolamento con le norme per l'utilizzazione delle risorse ambientali e con i modi di accessibilità e fruibilità della Riserva stessa.

2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta Regionale - Settore Urbanistica e Beni Ambientali, che a sua volta lo invia al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.

3. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente .

 

Art. 6

(Piano di gestione)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente gestore predispone ed approva un Piano di gestione.

2. Limitatamente al primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta Regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento degli adempimenti previsti negli artt. 2, 3, 4, 5.

 

Art. 7

(Adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

 

Art. 8

(Personale della riserva)

1. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

 

Art. 9

(Norme transitorie di salvaguardia)

1.All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici e dal Piano particolareggiato in vigore. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a)     alterazione delle caratteristiche naturali;

b)     apertura di nuove strade;

c)     costruzione di nuovi edifici;

d)     apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e)     asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

f)      modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

g)     la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall'Ente di Gestione;

h)     la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta;

i)       il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

j)      l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

k)     l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l)       l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m)   l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n)     il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o)     il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p)     l'installazione di cartelli pubblicitari;

q)     la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r)      la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

3.Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La pesca sarà consentita in base alle risultanze del Piano di Assetto Naturalistico. Nelle more della predisposizione di tale Piano, essa è consentita secondo la normativa vigente.

 

Art. 10

(Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

 

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1999 in lire 60.000.000, si provvede mediante riduzione, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto nel capitolo 272421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1999 è istituito ed iscritto al Settore 27 titolo 2 categoria 3, il capitolo 272335 denominato: “Istituzione riserva naturale guidata “Bosco di Don Venanzio”, con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di £. 60.000.000.