LEGGE
REGIONALE 29 NOVEMBRE 1999, N. 128
ISTITUZIONE
DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA "BOSCO DI DON VENANZIO" NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI POLLUTRI
BURA
N. 49 DEL 15 DICEMBRE 1999
Art. 1
(Istituzione)
1.
E' istituita la Riserva Naturale Guidata "Bosco di Don Venanzio", nel territorio
del Comune di Pollutri.
Art. 2
(Perimetrazione)
1.
I confini della Riserva Naturale Guidata "Bosco di Don Venanzio" sono stabiliti
come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 78
ettari.
2.
Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Comune di Pollutri provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici
perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.
Art. 3
(Gestione)
1.
La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Pollutri.
2.
Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione
ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti particolarmente
qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto
Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale" o di aziende specializzate
e società a responsabilità limitata.
3.
Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'Ente Gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari,
l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme
ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.
4.
Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto
agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta Regionale gestirà in via
provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.
5.
L'Ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a
decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del
Piano di Assetto Naturalistico, e d'intesa con il competente Settore della
Giunta Regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità
di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi
in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite
turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché
i divieti specifici.
Art. 4
(Piano di Assetto Naturalistico)
1.
Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico
per l'elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo
quanto previsto dalla L.R. 38/96, art. 15, comma 3.
2.
Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità,
previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 38/96, art. 22, entro un anno
a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
3.
Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale,
previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine
di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo
le modalità di cui alla L.R. 38/96, art. 22, comma 3.
4.
Il Piano di Assetto naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una
fascia di rispetto o area contigua.
Art. 5
(Programma Pluriennale di attuazione e regolamento)
1.
Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano
di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio Regionale, l'Ente di gestione
della Riserva predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà
contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione
dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere
per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi
socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il Regolamento
con le norme per l'utilizzazione delle risorse ambientali e con i modi di
accessibilità e fruibilità della Riserva stessa.
2.
Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati
alla Giunta Regionale - Settore Urbanistica e Beni Ambientali, che a sua volta
lo invia al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3.
Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti
nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente
.
Art. 6
(Piano di gestione)
1.
Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente gestore predispone ed approva un Piano
di gestione.
2.
Limitatamente al primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Piano
di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta Regionale entro i
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e
dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento
degli adempimenti previsti negli artt. 2, 3, 4, 5.
Art. 7
(Adeguamento degli strumenti urbanistici)
1.
Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti
norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica
di livello comunale e sovracomunale.
Art. 8
(Personale della riserva)
1.
La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi
di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti
dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo
determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.
Art. 9
(Norme transitorie di salvaguardia)
1.All'interno
della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto
Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici e dal Piano particolareggiato
in vigore. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
a) alterazione
delle caratteristiche naturali;
b) apertura
di nuove strade;
c) costruzione
di nuovi edifici;
d) apertura
di nuove cave, miniere e discariche;
e) asportazione,
anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
f) modificazione
del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e
di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
g) la
caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che
possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova
e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione
di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il
ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano
stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
e dall'Ente di Gestione;
h) la
realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture
inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica
autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta;
i) il
danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione
di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi
tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari
disciplinati dalle normative vigenti;
j) l'alterazione
con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle
caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi
sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche
dell'ambiente acquatico;
k) l'introduzione
di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura
di specie animali;
l) l'esercizio
di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici
non autorizzati;
n) il
sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato
dalle leggi sulla disciplina del volo;
o) il
campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate:
è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla
normativa vigente;
p) l'installazione di cartelli pubblicitari;
q) la
circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento
di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni
locali;
r) la
realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste
dagli strumenti urbanistici vigenti.
2.
Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali,
che sono esercitate secondo le consuetudini locali.
3.Sono
comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma
1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.
4.
La pesca sarà consentita in base alle risultanze del Piano di Assetto Naturalistico.
Nelle more della predisposizione di tale Piano, essa è consentita secondo
la normativa vigente.
Art. 10
(Sanzioni)
1.
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni
contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano
la materia.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. All’onere derivante dall’applicazione della
presente legge, valutato per l’anno 1999 in lire 60.000.000, si provvede mediante
riduzione, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto nel capitolo
272421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
1999.
2. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l’esercizio 1999 è istituito ed iscritto al Settore 27 titolo
2 categoria 3, il capitolo 272335 denominato: “Istituzione riserva naturale
guidata “Bosco di Don Venanzio”, con lo stanziamento, in termini di competenza
e cassa di £. 60.000.000.